FINANZIAMENTI
Articolo
16
“Interventi per la qualità e l’innovazione”
lettere
a), b), g), h)
La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi di qualità
aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l’innovazione
tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole
e medie imprese, mediante la concessione di contributi.
I. Soggetti beneficiari
Sono ammissibili le istanze presentate da PMI (singole
o associate, con l’esclusione degli enti pubblici economici),
identificate dalle lettere C, D, E, F, G, H, I, M, K ed O della
classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2002
(le esatte elencazioni delle attività ammesse sono riportate
nell’allegato 1), corrispondenti alla definizione della “disciplina
comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese”
n° 96 /c 213/04 del 23/7/1996 (allegato 2) richiamata nel Regolamento
CE 70/2001.
Particolari limitazioni sono previste per l’industria automobilistica:
conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione
relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti destinati ai
grandi progetti di investimento (in GUCE C70 del 19/03/202) i contributi
non potranno essere concessi per la realizzazione di progetti che
rientrano nelle classi 34.10, 34.20 e 34.30 il cui costo totale
è superiore o uguale a 50 milioni di euro.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti
nei seguenti settori e comparti:
-Produzioni siderurgiche di cui all’all.1 del Trattato CECA
( NACE 221);
-Costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1,361.2);
-Produzione di fibre artificiali (NACE 260);
-Industria automobilistica (NACE 351) per progetti il cui costo
totale è superiore o uguale a 50 milioni di euro;
-Industrie della trasformazione prodotti agricoli.
II. Localizzazione
Gli interventi possono essere effettuati da PMI aventi
sede operativa nel territorio regionale.
III. Interventi ammissibili
Per l’anno 2004 gli interventi ammissibili
di cui all’articolo 16 della L.R. 20/2003 sono i seguenti:
a) certificazione di sistemi di qualità
aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata da organismi
nazionali o internazionali accreditati;
b) certificazione dei prodotti rilasciata da organismi
nazionali o internazionali accreditati;
g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi
funzionali alla pratica del commercio elettronico;
h) attività di progettazione, prototipazione
rapida e di produzione di prova.
IV. Misura del contributo
Per la realizzazione degli investimenti l’entità
del contributo a fondo perduto è così determinata:
a) per gli interventi di certificazione di sistemi
di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata
da organismi nazionali o internazionali accreditati:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento
ammissibile, fino ad un massimo di € 52.500,00;
in alternativa a scelta del beneficiario
- contributo fisso da un minimo di 4.200,00 euro a un massImo di
41.000,00 euro, in base a scaglioni di spese ammissibili come da
prospetto seguente:
|
Spese ammissibili |
Contributo Fisso |
| •
da 5.000,00 fino a 15.000,00 Euro |
•
4.200,00 Euro |
| •
> di 15.000,00 fino a 26.000,00 Euro |
•
7.000,00 Euro |
| •
> di 26.000,00 fino a 36.000,00 Euro |
•
10.000,00 Euro |
•
> di 36.000,00 fino a 46.000,00
Euro
|
•
13.000,00 Euro |
| •
> di 46.000,00 fino a 62.000,00 Euro
|
•
17.000,00 Euro |
| •
> di 77.000,00 fino a 93.000,00 Euro
|
•
25.000,00 Euro |
| •
> di 93.000,00 fino a 108.000,00 Euro
|
•
29.000,00 Euro |
| •
> di 108.000,00 fino a 129.000,00 Euro
|
•
33.000,00 Euro |
| •
> di 129.000,00 fino a 150.000,00 Euro
|
•
37.000,00 Euro |
| •
> di 150.000,00 fino a 172.000,00 Euro |
•
41.000,00 Euro |
b) per gli interventi di certificazione dei prodotti
rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento
ammissibile, fino ad un massimo di € 15.500,00;
g) per gli interventi di acquisizione delle tecnologie
e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento
ammissibile, fino ad un massimo di € 52.500,00;
h) per gli interventi di attività di progettazione,
prototipazione rapida e di produzione di prova:
- un contributo nella misura del 50% del costo dell’investimento
ammissibile, fino ad un massimo di € 26.000,00.
Il contributo a fondo perduto verrà concesso
nel rispetto della disciplina comunitaria sul “de minimis”,
(Reg. CE 69/2001), con formale assunzione dell’impegno, da
parte dell’impresa beneficiaria, che qualsiasi altro aiuto
supplementare, concesso a titolo “de minimis” non faccia
sì che l’importo complessivo degli aiuti concessi ecceda
il limite di 100.000,00 euro su un periodo di tre anni che viene
calcolato in modo rettroattivo a partire dalla presente domanda
di contributo e fatto salvo il limite massimo di intervento del
FESR così come disciplinato all’art.29 del regolamento
CE n.1260/99.
L’impresa che ha già ottenuto contributi “de
minimis”, senza raggiungerne peraltro il limite massimo può
ottenere un ulteriore contributo fino al raggiungimento del limite
di 100.000,00 euro.
Il contributo pubblico concesso a titolo del bando in oggetto non
è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche previste da
normative regionali, statali e comunitarie per i medesimi costi
ammissibili.
Qualora il beneficiario abbia richiesto altre agevolazioni a fronte
dei medesimi investimenti oggetto della domanda di contributo, dovrà
fornire entro il periodo di istruttoria ( punto 8 del bando ) comunicazione
di rinuncia ad uno dei contributi.
Il limite minimo degli investimenti relativi
agli interventi:
a) certificazione dei sistemi di qualità
aziendale rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati
è di € 5.000,00;
b) certificazione dei prodotti rilasciata da organismi
nazionali o internazionali accreditati è di € 15.000,00;
g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi
funzionali alla pratica del commercio elettronico è di €
6.000,00;
h) attività di progettazione, prototipazione
rapida e di produzione di prova è di € 15.000,00;
V. Spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento al netto IVA
possono riguardare le seguenti categorie:
a) per gli interventi di certificazione di sistemi
di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata
da organismi nazionali o internazionali accreditati (sia nel caso
di contributo fisso che in quello in percentuale):
- consulenza esterna per check-up conoscitivo del contesto aziendale
e per l’implementazione del Sistema di Qualità Aziendale
(S.Q.A.);
- acquisto della strumentazione e delle attrezzature per prove,
controlli e collaudi (come calibri, micrometri, manometri, bilance,
termometri, termocoppie, spessimetri, durometri, proiettori di profili,
magnetoscopi, sistemi ad ultrasuoni, dime di controllo, pinze amperometriche,
tester, multimetri, banchi di collaudo, blocchetti di riscontro
ecc.);
- tarature effettuate da laboratori accreditati SIT;
- software e hardware specifici per il sistema di qualità
(redazione procedure, taratura strumenti, gestione non conformità,
indicatori del sistema di qualità, ecc.) e software e hardware
di interfaccia degli strumenti di controllo e delle apparecchiature
di prova e collaudo (spesa massima complessiva di 15.000,00 Euro);
- certificazione rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati (pratica di certificazione, preverifica, verifica ispettiva
di certificazione, conseguimento della certificazione).
Sono ammesse esclusivamente le spese (al netto di rimborsi) relative
alla prima certificazione e non quelle relative al rinnovo, mantenimento
e passaggio da norme ISO 9001:94 a ISO 9001:2000.
b) per gli interventi di certificazione
dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati:
- consulenza esterna;
- spese per la certificazione di prodotti rilasciata da organismi
nazionali o internazionali accreditati (pratica di certificazione
comprese le prove di laboratorio richieste dalla stessa).
g) per gli interventi di acquisizione
delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio
elettronico:
- progettazione e realizzazione sito web;
- software per customer relationship management;
- software specifici per la gestione delle transazioni commerciali
sulla rete internet;
h) per gli interventi di attività
di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova:
- consulenza esterna (realizzazione di SW su specifica, personalizzazione
di macchine, ecc);
- spese per brevetti / licenze;
- spese per documentazione tecnica relativa all’intervento
o supporti informatici funzionali alla sua realizzazione;
- spese per materie prime/componenti utilizzati per la produzione
di prova (max 20%).
Il costo degli interventi viene determinato sulla
base dei singoli preventivi (o fatture per interventi già
realizzati) che dovranno riportare in modo dettagliato tutte le
voci di spesa che si andranno a sostenere.
In nessun modo verranno prese in considerazione preventivi o fatture
generiche.
Per i beni importati da paesi extra CE il costo è determinato
sulla base del tasso di cambio della valuta alla data di fatturazione.
I macchinari e le attrezzature oggetto del contributo devono essere:
- di nuova fabbricazione;
- installati nell’ unità produttiva interessata dagli
investimenti;
- non possono essere distolti dall’uso previsto né
alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto.
Leasing
1. Nel caso di investimenti realizzati in leasing l’aiuto
all’utilizzatore è disciplinato dal Reg. CE n°448/2004
come segue :
· L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.
· I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati
da una fattura quietanzata o a un documento contabile avente forza
probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al contributo.
· Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono
una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale
minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo
ammissibile al contributo non deve superare il valore di mercato
del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi,
costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi,
ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
· L'agevolazione relativa ai contratti di locazione finanziaria,
di cui al punto precedente, è versata all'utilizzatore in
una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati.
Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione
dei pagamenti relativi all'intervento, viene considerata ammissibile
soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino
alla data prevista per la rendicontazione.
· La data di stipula del contratto deve rientrare nel periodo
di ammissibilità delle spese.
Sono escluse dalle agevolazioni le spese :
· relative alla formazione del personale;
· relative al rinnovo e al mantenimento delle certificazioni;
· relative a certificazioni di passaggio da norme ISO 9001:94
a ISO 9001:2000;
· destinate all’acquisizione di macchine a controllo
numerico;
· destinate all’acquisizione di impianti o macchine
per la produzione;
· relative ad assistenza e manutenzione;
· relative ai campionari;
· fatturate da soggetti con rapporti di controllo o di collegamento
con la ditta beneficiaria del contributo. Sono altresì escluse
le spese fatturate all’impresa beneficiaria dal coniuge, da
parenti o affini ,entro il 3° grado, del legale rappresentante
o dei soci dell’impresa stessa.
· relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
· destinate all’acquisizione di macchinari usati o
installati presso stabilimenti diversi da quello indicato;
· relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili
ed oneri accessori;
· relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne
o oggetto di autofatturazione.
VI. Decorrenza spese ammissibili
· per gli interventi di cui alla lettera a)
e lettera b) dell’art.16 le spese sostenute decorrono a partire
dai diciotto mesi antecedenti le date di rilascio della certificazione
dei sistemi di qualità aziendale (lettera a) o della certificazione
dei prodotti (lettera b). Le date di certificazione non possono
comunque essere anteriori all’01.01.2003;
· per gli interventi di cui alle lettera g) e lettera h)
dell’art.16 le spese sostenute dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando sul BUR.
VII. Presentazione delle domande
La domanda di ammissione ai contributi redatta in
carta legale secondo il modello di cui agli allegati A1, A2, A3
e A4 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi
di quanto previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000 e deve essere
trasmessa a mezzo raccomandata A.R. alla Giunta Regionale - Servizio
Industria Artigianato Energia - Via Tiziano 44 - 60125-Ancona entro
30 gg. dalla data di pubblicazione del bando sul BUR.
Qualora il termine di scadenza cadesse nel giorno festivo si ritiene
prorogato al primo giorno feriale successivo.
La data di presentazione è stabilita dalla data del timbro
di spedizione apposto dallo stesso.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) per gli interventi di certificazione di sistemi
di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata
da organismi nazionali o internazionali accreditati:
nel caso in cui si scelga il contributo fisso:
· Copia autentica (in bollo ai sensi dell’ art. 18
comma 2 o 3 del DPR n. 445/2000) del certificato del sistema di
qualità aziendale rilasciato da organismi nazionali o internazionali
accreditati (sono ammesse esclusivamente certificazioni di prima
emissione e non quelle relative al rinnovo, mantenimento e passaggio
da norme ISO 9001:94 a ISO 9001:2000);
· Attestato di accreditamento dell’Organismo di certificazione;
· Notizie sull’impresa richiedente (allegato A1.1);
· Elenco dettagliato delle spese sostenute (allegato A1.3),
fatture originali per l’apposizione dei timbri da parte dell’Ufficio
e le relative fotocopie le quali rimangono conservate agli atti
del competente ufficio accompagnate da appositi quadri riepilogativi
(allegato E).
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 del DPR 445/2000 (allegato 4) in cui dichiara:
- che le fatture riferite all’intervento sono state regolarmente
pagate;
- l’incremento di occupazione a tempo indeterminato full-time
e/o part-time (si fa riferimento alle unità lavorative presenti
18 mesi antecedenti alla data di certificazione rispetto alle unità
lavorative presenti alla data di certificazione; nel caso di nuove
imprese si fa riferimento alla data di costituzione della società
qualora sia avvenuta entro i 18 mesi rispetto alle unità
presenti alla data di certificazione) - (indicare, per ogni dipendente,
il numero di matricola, il nome e cognome e la data di assunzione
- solo nel caso in cui sia stata effettuata).
nel caso in cui si scelga il contributo in percentuale
della spesa:
· Notizie sull’impresa richiedente (allegato A1.1);
· Progetto realizzato (allegato A1.2);
· Elenco dettagliato delle spese sostenute (allegato A1.3)
e le fotocopie delle fatture relative all’intervento accompagnate
da appositi quadri riepilogativi (allegato E).
· Copia autentica (in bollo ai sensi dell’art. 18 comma
2 o 3 del DPR n. 445/2000)del certificato del sistema di qualità
aziendale rilasciato da organismi nazionali o internazionali accreditati
(sono ammesse esclusivamente certificazioni di prima emissione e
non quelle relative al rinnovo, mantenimento e passaggio da norme
ISO 9001:94 a ISO 9001:2000);
· Attestato di accreditamento dell’Organismo di certificazione;
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 del DPR 445/2000 (allegato 4) in cui dichiara
l’incremento di occupazione a tempo indeterminato full-time
e/o part-time (si fa riferimento alle unità lavorative presenti
18 mesi antecedenti alla data di certificazione rispetto alle unità
lavorative presenti alla data di certificazione; nel caso di nuove
imprese si fa riferimento alla data di costituzione della società
qualora sia avvenuta entro i 18 mesi rispetto alle unità
presenti alla data di certificazione) - (indicare, per ogni dipendente,
il numero di matricola, il nome e cognome e la data di assunzione
- solo nel caso in cui sia stata effettuata).
b) per gli interventi di certificazione
dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati:
· Notizie sull’impresa richiedente (allegato A2.1);
· Progetto realizzato (allegato A2.2);
· Elenco dettagliato delle spese sostenute (allegato A2.3)
e le fotocopie delle fatture relative all’intervento accompagnate
da appositi quadri riepilogativi (allegato E).
· Copia autentica (in bollo ai sensi dell’art. 18 comma
2 o 3 del DPR n. 445/2000) della certificazione dei prodotti rilasciata
da organismi nazionali o internazionali accreditati. Nel caso di
certificazioni in lingua estera, allegare le relative traduzioni.
· Attestato di accreditamento dell’Organismo di certificazione;
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 del DPR 445/2000 (allegato 4) in cui dichiara
l’incremento di occupazione a tempo indeterminato full-time
e/o part-time (si fa riferimento alle unità lavorative presenti
18 mesi antecedenti alla data di certificazione rispetto alle unità
lavorative presenti alla data di certificazione; nel caso di nuove
imprese si fa riferimento alla data di costituzione della società
qualora sia avvenuta entro i 18 mesi rispetto alle unità
presenti alla data di certificazione) - (indicare, per ogni dipendente,
il numero di matricola, il nome e cognome e la data di assunzione
- solo nel caso in cui sia stata effettuata).
g) per gli interventi di acquisizione
delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio
elettronico:
· Notizie sull’impresa richiedente (allegato A3.1);
· Progetto da realizzare (allegato A3.2);
· Elenco dettagliato delle spese previste (allegato A3.3)
e da preventivi dettagliati per ogni voce di spesa.
h) per gli interventi di attività
di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova:
· Notizie sull’impresa richiedente (allegato A4.1);
· Progetto da realizzare (allegato A4.2);
· Elenco dettagliato delle spese previste (allegato A4.3)
e da preventivi dettagliati per ogni voce di spesa.
VIII. Valutazione delle domande
Il Servizio Industria Artigianato Energia esamina
le domande sotto il profilo tecnico ed economico seguendo i seguenti
criteri di valutazione (Percentuale del fatturato a clienti esteri
sul totale del fatturato, con riferimento all’ultimo bilancio
approvato - Dimensioni impresa - Incremento di occupazione - Tasso
di crescita del fatturato nel triennio precedente la presentazione
della domanda - Localizzazione dell’impresa) e secondo i punteggi
indicati nell’allegato 3, fermi restando i requisiti di ricevibilità
formale e di ammissibilità previsti ai punti 1 e 2 del presente
bando.
Non verranno prese in esame i progetti mancanti di elementi fondamentali
per la valutazione o redatti in modo da non chiarire le modalità
con cui si raggiungono gli obiettivi indicati.
La Regione si riserva comunque di richiedere ogni documento o chiarimento
ritenuto necessario ai fini istruttori.
Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa richiesta
verrà automaticamente interpretato come rinuncia ai benefici
da parte del soggetto richiedente.
Il Servizio entro 90 giorni successivi alla scadenza di presentazione
delle domande, predispone, per ogni tipologia di intervento, le
graduatorie di merito dei progetti ammessi quantificando anche le
spese da ammettere al finanziamento.
Entro i 30 giorni successivi, il Dirigente del Servizio Industria
Artigianato Energia, con proprio decreto, approva le relative graduatorie
nonché l’elenco dei soggetti non ammessi.
Ad avvenuta esecutività del Decreto del Dirigente del Servizio
di concessione dei contributi, il Servizio Industria Artigianato
Energia provvede a dare comunicazione formale della concessione
dei contributi ai beneficiari e delle motivazioni del diniego ai
soggetti esclusi.
I contributi saranno concessi alle imprese utilmente collocate nelle
relative graduatorie fino alla concorrenza delle somme disponibili.
IX. Liquidazione dei contributi
Alla liquidazione del contributo si provvede con
decreto del Dirigente del Servizio Industria Artigianato Energia,
a seconda della tipologia degli interventi, come segue:
a) per gli interventi di certificazione
di sistemi di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000
rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati:
nel caso in cui si scelga il contributo fisso:
la liquidazione dei contributi avviene senza la presentazione di
ulteriore documentazione entro 60 gg dalla data di ricezione della
comunicazione di ammissione ai benefici.
Le spese (finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo dell’intervento
di cui al punto 3) devono essere fatturate e quietanzate entro la
data di scadenza di presentazione della domanda .
nel caso in cui si scelga il contributo in percentuale:
la rendicontazione delle spese sostenute deve essere effettuata
entro 60 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione
ai benefici.
Su richiesta degli interessati potranno essere eccezionalmente concesse
proroghe al termine stabilito per la rendicontazione, fino ad un
massimo di 30 gg, esclusivamente nel caso in cui tali richieste
siano presentate prima della scadenza del termine e giustificate
da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
All’atto della liquidazione del contributo la ditta non deve
essere soggetta a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
La suddetta rendicontazione consiste nell’acquisizione agli
atti del Servizio Industria Artigianato Energia della seguente documentazione
in originale:
· fatture originali (per l’apposizione del timbro da
parte dell’Ufficio);
· la quietanza, di cui ogni fattura deve essere munita, deve
consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore;
· certificato di iscrizione al registro delle imprese della
camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante
l’assenza di procedure concorsuali o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000 (allegato 5) con cui il legale rappresentante dell’impresa
dichiara che la ditta è in attività, non è
in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione.
Le spese(finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
dell’intervento di cui al punto 3) devono essere fatturate
e quietanzate entro la data di rendicontazione.
Il Servizio eroga i contributi entro 60 gg. dalla data di rendicontazione.
b) per gli interventi di certificazione
dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati:
la rendicontazione delle spese sostenute deve essere effettuata
entro 60 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione
ai benefici.
Su richiesta degli interessati potranno essere eccezionalmente concesse
proroghe al termine stabilito per la rendicontazione, fino ad un
massimo di 30 gg, esclusivamente nel caso in cui tali richieste
siano presentate prima della scadenza del termine e giustificate
da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
All’atto della liquidazione del contributo la ditta non deve
essere soggetta a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
La suddetta rendicontazione consiste nell’acquisizione agli
atti del Servizio Industria Artigianato Energia della seguente documentazione
in originale:
· fatture originali (per l’apposizione del timbro da
parte dell’Ufficio);
· la quietanza, di cui ogni fattura deve essere munita, deve
consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore;
· certificato di iscrizione al registro delle imprese della
camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante
l’assenza di procedure concorsuali o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000 (allegato 5) con cui il legale rappresentante dell’impresa
dichiara che la ditta è in attività, non è
in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione.
Le spese(finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
dell’intervento di cui al punto 3) devono essere fatturate
e quietanzate entro la data di rendicontazione.
Il Servizio eroga i contributi entro 60 gg. dalla data di rendicontazione.
g) per gli interventi di acquisizione
delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio
elettronico:
il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 180 gg.
dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici.
Su richiesta degli interessati potranno essere eccezionalmente concesse
proroghe al termine stabilito per la realizzazione e/o rendicontazione,
fino ad un massimo di 30 gg, esclusivamente nel caso in cui tali
richieste siano presentate prima della scadenza del termine e giustificate
da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
All’atto della liquidazione del contributo la ditta non deve
essere soggetta a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
La suddetta rendicontazione consiste nell’acquisizione agli
atti del Servizio Industria Artigianato Energia della seguente documentazione
in originale:
· fatture originali (per l’apposizione del timbro da
parte dell’Ufficio) e le relative fotocopie, le quali rimangono
conservate agli atti del competente ufficio, accompagnate da appositi
quadri riepilogativi (allegato E);
· la quietanza, di cui ogni fattura dev’essere munita,
deve consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore;
· certificato di iscrizione al registro delle imprese della
camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante
l’assenza di procedure concorsuali o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000 (allegato 5) con cui il legale rappresentante dell’impresa
dichiara che la ditta è in attività, non è
in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione;
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 del DPR 445/2000 (allegato 4) in cui dichiara
l’incremento di occupazione a tempo indeterminato full-time
e/o part-time (si fa riferimento alle unità lavorative presenti
alla data di pubblicazione del bando sul BUR rispetto alle unità
lavorative previste alla data di rendicontazione) - (indicare, per
ogni dipendente, il numero di matricola, il nome e cognome e la
data di assunzione - solo nel caso in cui sia stata dichiarata in
sede di presentazione della domanda);
· relazione conclusiva dell’intervento che deve obbligatoriamente
evidenziare: le azioni intervenute, il raggiungimento degli obiettivi
indicati in fase preventiva, l’eventuale scostamento rispetto
a quanto preventivato.
Le spese(finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
dell’intervento di cui al punto 3) devono essere fatturate
e quietanzate entro la data di rendicontazione.
Il Servizio eroga i contributi entro 60 gg. dalla data di rendicontazione.
h) per gli interventi di attività
di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova:
il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 180 gg.
dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici.
Su richiesta degli interessati potranno essere eccezionalmente concesse
proroghe al termine stabilito per la realizzazione e/o rendicontazione,
fino ad un massimo di 30 gg, esclusivamente nel caso in cui tali
richieste siano presentate prima della scadenza del termine e giustificate
da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
All’atto della liquidazione del contributo la ditta non deve
essere soggetta a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
La suddetta rendicontazione consiste nell’acquisizione agli
atti del Servizio Industria Artigianato Energia della seguente documentazione
in originale:
· fatture originali (per l’apposizione del timbro da
parte dell’Ufficio) e le relative fotocopie, le quali rimangono
conservate agli atti del competente ufficio, accompagnate da appositi
quadri riepilogativi (allegato E);
· la quietanza, di cui ogni fattura dev’essere munita,
deve consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore;
· certificato di iscrizione al registro delle imprese della
camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante
l’assenza di procedure concorsuali o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000 (allegato 5) con cui il legale rappresentante dell’impresa
dichiara che la ditta è in attività, non è
in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
scioglimento o liquidazione;
· Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 del DPR 445/2000 (allegato 4) in cui dichiara
l’incremento di occupazione a tempo indeterminato full-time
e/o part-time (si fa riferimento alle unità lavorative presenti
alla data di pubblicazione del bando sul BUR rispetto alle unità
lavorative previste alla data di rendicontazione) - (indicare, per
ogni dipendente, il numero di matricola, il nome e cognome e la
data di assunzione - solo nel caso in cui sia stata dichiarata in
sede di presentazione della domanda);
· relazione conclusiva dell’intervento che deve obbligatoriamente
evidenziare: le azioni intervenute, il raggiungimento degli obiettivi
indicati in fase preventiva, l’eventuale scostamento rispetto
a quanto preventivato.
Le spese (finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
dell’intervento di cui al punto 3) devono essere fatturate
e quietanzate entro la data di rendicontazione.
Il Servizio eroga i contributi entro 60 gg. dalla data di rendicontazione.
X. Revoche dei contributi
La Regione può eseguire ispezioni atte ad
accertare l’effettivo svolgimento del progetto di investimento
disponendo la revoca dei benefici nei seguenti casi:
· presentazione o dichiarazioni di dati non veritieri;
· mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
· mancata presentazione della documentazione finale di spesa;
· documentazione finale di spesa presentata oltre il termine
di rendicontazione;
· progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente
preventivato;
· concessione già avvenuta a valere su altre agevolazioni
pubbliche per lo stesso intervento;
· riduzione maggiore del 20% della spesa originariamente
ammessa per gli interventi previsti dall’art.16 lett. g) ed
h);
· mancato conseguimento dell’incremento occupazionale
previsto;
· mancato rispetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti alle PMI regola “de minimis”;
· mancato raggiungimento della spesa minima ammissibile;
· mancato rispetto dei vincoli temporali di destinazione
d’uso, di divieto di cessione e di alienazione dei beni oggetto
dell’investimento;
· mancato rispetto delle disposizioni previste nel bando;
· rinuncia del beneficiario.
La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi,
maggiorata degli interessi legali.
XI. Informazioni relative al procedimento
L 241/90
L’avvio del procedimento avviene il giorno
successivo al termine di presentazione delle domande.
La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:
· istruttoria formale di ammissibilità e valutazione
del Servizio Industria Artigianato Energia entro 90 gg. dal termine
di scadenza di presentazione delle domande;
· decreto di concessione dei benefici entro 30 gg. dalla
predisposizione della graduatoria;
· liquidazione dei contributi entro 60 gg. dalla data di
presentazione della rendicontazione.
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